Circolare n.2/2011

OGGETTO: PART TIME.

Come previsto dagli accordi di rinnovo di CCNL stipulati nel corso dell’anno 2010, Vi comunichiamo che a partire dalle denunce relative al gennaio 2011, la Cassa Edile dovrà verificare il rispetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro part time attivati successivamente al 1° gennaio 2011. A tal fine andranno presi in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l’impresa a prescindere dalla data della loro attivazione ed i contratti a tempo parziale attivati fino al 31/12/2010 saranno considerati validi.

Nel caso di superamento dei limiti contrattuali, per i contratti stipulati successivamente al 1 gennaio 2011, la Cassa Edile richiederà un’integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, calcolata sull’orario ordinario di lavoro. In favore degli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale. L’impresa sarà invitata a regolarizzare entro un termine di 15 giorni. Qualora l’impresa non provveda alla regolarizzazione nei tempi previsti, sarà segnalata alla BNI (Banca dati Nazionale Imprese Irregolari) con conseguente esito negativo in caso di richiesta DURC.

Vi esponiamo di seguito, indicativamente, le verifiche che saranno attuate a livello mensile da parte della Cassa Edile, anche con l’ausilio del MUT.

  1. Presenza di un solo rapporto di lavoro part time (attivato successivamente al 1 gennaio 2011) con qualifica inferiore a IV livello per le imprese che non abbiano dichiarato nella denuncia mensile almeno n. 4 operai a tempo pieno. In tal caso, sarà verificato il rispetto del limite del 30% del numero dei part time, in relazione al numero totale (compresi quelli eventualmente denunciati presso altre Casse edili) degli operai a tempo pieno e in forza presso l’impresa. Per le imprese edili, fino a n. 3 dipendenti che applicano il contratto artigianato è richiesto l’invio alla Cassa Edile della comunicazione trasmessa alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ai sensi della normativa contrattuale vigente.
  2. Denunce contenenti più rapporti part time. Sarà verificato l’eventuale superamento del limite del 3% del numero di operai a tempo parziale rispetto alla totalità dei dipendenti a tempo indeterminato ( operai, impiegati, quadri, dirigenti). Per definire il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori part time va conteggiato in proporzione all’orario svolto.

    Le imprese potranno dichiarare sul MUT i casi di esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi di ricorso ai rapporti di lavoro part time, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (ad es. lavoratori in pensione, addetti al restauro, motivi di salute ecc. ). Nei casi di ricorso al part time per ragioni di salute o assistenza ai familiari, l’impresa su esplicita richiesta della Cassa Edile, dovrà fornire la documentazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro.

    Le modifiche apportate al MUT riguardano l’introduzione e/o modifica dei seguenti campi:

    • specifica casi particolari di assunzione (apprendista, formazione, cottimista);
    • Variazione del contenuto del campo”tipo assunzione”;
    • Dettaglio tipo occupazione (part time/full time);
    • Eventuali esenzioni dai limiti numerici del part time previsti dal CCNL;
    • Numero totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato;
    • Numero totale degli operaio assunti a tempo pieno;
    • Numero totale degli operai assunti a tempo parziale;

    Il MUT, nel caso di presenza di lavoratori part time, eseguirà i controlli dei limiti dimensionali e segnalerà all’impresa, come errori non bloccanti, le eventuali anomalie riscontrate, relative alla presenza degli operai part time che eccendono i limiti previsti dal CCNL; tali anomalie verranno anche segnalate alla Cassa Edile.

    In relazione a quanto sopra le imprese dovranno effettuare l’aggiornamento del sostare MUT (nuova versione 2.0.10) e dovranno eseguire l’aggiornamento del framework Microsoft.NET (versione 3.5)

    E’ stata predisposta una modalità di istallazione automatica (“click once”) in grado di guidare l’utente durante le fasi di aggiornamento; resta comunque utilizzabile la modalità di installazione tradizionale.

    Le procedure in questione potranno essere effettuate collegandosi all’indirizzo https://mut.cnce.it/ – Area Download.

    Precisiamo che, per scaricare e compilare la denuncia di gennaio 2011 è necessaria la nuova versione MUT 2.0.10, con la quale sarà anche possibile compilare tutte le denunce relative a periodi pregressi. Si precisa che le eventuali denunce relative a periodi pregressi, già scaricate con le precedente versione 1.6.48 e non ancora inviate al server MUT, dovranno essere trasmesse utilizzando la stessa versione del client. Restando a disposizione, porgiamo i nostri più distinti saluti.

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    La Cassa Edile Pratese è stata costituita il 21 luglio 1961 sulla base di quanto previsto dal Contratto Collettivo Industria Edile.

    Alla Cassa Edile, ente non commerciale senza fini di lucro, viene affidata l’attuazione di alcuni istituti e norme contrattuali nazionali e provinciali.

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    Chiusura uffici

    Comunichiamo che il giorno Venerdì 26 Aprile gli uffici della Cassa Edile Pratese saranno chiusi.