Statuto

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione e denominazione della Cassa Edile

In conformità degli art. 34 e 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 é costituita, a seguito dell’Accordo collettivo territoriale del 21 luglio 1961, la Cassa Edile denominata “Cassa Edile Pratese” – Ente mandatario ai sensi dell’Atto costitutivo 21 luglio 1961 ed in base al Contratto Collettivo Nazionale ed agli Accordi integrativi territoriali valevoli per gli operai dipendenti da imprese edili ed affini operanti nei comuni di cui al successivo art. 3.

Art. 2 – Funzioni

La Cassa Edile é lo strumento per l’attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti ed Accordi collettivi stipulati fra la A.N.C.E., l’Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L) che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché fra l’Unione Industriale Pratese e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. della provincia di Prato.

La Cassa Edile è altresì lo strumento per l’attuazione nella provincia di Prato e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEPA-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-Cna, FIAE-Casartigiani e CLAAI nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Eventuali pattuizioni assunte da una o piu’ delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

Art. 3 – Sede e durata

La Cassa ha la sua sede in Prato ed adempie alle proprie funzioni a favore dei lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti dalle imprese edili ed affini aventi sede o cantieri nei comuni della provincia di Prato, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La durata della Cassa é indeterminata nel tempo.

Art. 4 – Rappresentanza legale, domicilio e foro competente

La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente del Comitato di gestione e del Consiglio generale. Tutti i lavoratori iscritti devono eleggere il proprio domicilio per quanto riguarda le assistenze e le prestazioni gestite dalla Cassa medesima. Tale elezione rimane valida finché non venga sostituita con altra elezione di domicilio. In mancanza di tale elezione specifica il loro domicilio legale si intende eletto presso la Cassa medesima.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla attività della Cassa é competente il foro di Prato.

Art. 5 – Compiti

La Cassa Edile provvede a:

  1. prestazioni di previdenza e assistenza.Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto e dagli Accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli Accordi nazionali suddetti, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Prato aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.Le prestazioni demandate agli Accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente, nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di gestione.La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti;
  2. gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui;
  3. svolgere a favore dei lavoratori assistiti previdenze di carattere morale, culturale, economico, in conformità e nei limiti della disponibilità di esercizio stabilite dal Comitato di gestione previa approvazione delle Organizzazioni territoriali della provincia di Prato aderenti alle Associazioni nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto;
  4. amministrare tutte le somme costituite dai contributi a qualsiasi titolo ricevuti la cui esazione, amministrazione e gestione siano demandate alla Cassa Edile quale Ente mandatario anche in base ai Contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli Accordi territoriali;
  5. ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto o, nell’ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della provincia di Prato ad esse aderenti.

Art. 6 – Iscritti

Sono iscritti alla Cassa Edile Pratese:

  1. le imprese edili di cui all’art. 3 del presente Statuto che abbiano sottoscritto l’atto di adesione alla Cassa Edile Pratese od alla stessa abbiano comunque aderito;
  2. i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle imprese di cui al precedente punto a).

Art. 7 – Lavoratori assistiti

Sono assistiti dalla Cassa Edile Pratese i lavoratori di cui al precedente art. 6 alle seguenti condizioni:

  1. che siano state versate dalle imprese datrici di lavoro le somme costituenti il trattamento per ferie, gratifica natalizia, e riposi annui;
  2. che siano state versate dalle imprese datrici di lavoro tutte le somme di pertinenza della Cassa Edile sia a carico delle imprese medesime sia a carico dei lavoratori di cui al successivo art. 8;
  3. che ricorrano i presupposti previsti e stabiliti dal Regolamento della Cassa Edile predisposto dal Comitato di gestione.

TITOLO II

CONTRIBUZIONI

 

Art. 8 – Contribuzioni

Le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’art. 2 e, nell’ambito di questi, dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Prato ad esse aderenti.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

 

Art. 9 – Organi

Sono organi della Cassa Edile:

  • il Comitato di presidenza;
  • il Comitato di gestione;
  • il Consiglio generale;
  • il Collegio sindacale.

Art. 10 – Comitato di presidenza

Il Comitato di presidenza é costituito dal Presidente e dal Vice-Presidente.

Uno fra i membri nominati dall’Unione Industriale Pratese assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione medesima. Uno fra i membri nominato dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori (Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.) assumerà su designazione di queste, la funzione di Vice-Presidente.

Spetta al Comitato di presidenza di sovraintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice-Presidente.

Il Presidente presiede il Comitato di gestione ed il Consiglio generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta in particolare al Presidente di promuovere, in unione con il Vice-Presidente, i provvedimenti e procedimenti amministrativi e giudiziari necessari per il recupero di somme comunque dovute alla Cassa Edile Pratese, compresa la facoltà di eleggere domicili, rinunciare e transigere, appellare e ricorrere in Cassazione, resistere in ogni sede e grado nei giudizi promossi contro la Cassa Edile con le stesse facoltà di cui sopra, nominare procuratori generali e speciali anche alle liti a cui possano essere conferite tutte le facoltà di cui sopra e con facoltà di subdelegare.

In caso di impedimento, sia il Presidente che il Vice-Presidente potranno delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di gestione le attribuzioni di loro pertinenza.

Art. 11 – Comitato di gestione

Il Comitato di gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Comitato di gestione di:

  1. deliberare ed approvare le norme esecutive ed i regolamenti interni della Cassa Edile;
  2. predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite, in attuazione degli Accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all’art. 2, relativi ai contributi ed alle prestazioni, nonché il bilancio consuntivo;
  3. vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa sia tecnici che amministrativi ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
  4. curare e provvedere all’impiego dei fondi della Cassa Edile a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
  5. provvedere alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva;
  6. curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie;
  7. curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;
  8. accordare pegni o ipoteche legali o consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, acquistare, vendere o costruire immobili;
  9. assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il relativo trattamento normativo ed economico.

Il Comitato di gestione é nominato in misura paritetica dall’Associazione territoriale della provincia di Prato aderente all’A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della provincia di Prato aderenti alle Associazioni nazionali di cui all’art. 2.

La partecipazione delle Organizzazioni artigiane è fissata, con nomina diretta, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d’intesa 18 dicembre 1998, con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso e con l’accordo locale sulle modalità di attuazione del 16 dicembre 1999.

Il Comitato di gestione é costituito complessivamente da 12 componenti.

In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.

Art. 12 – Consiglio generale

Il Consiglio generale é composto da:

  1. 12 componenti del Comitato di gestione;
  2. 2 componenti nominati dalla Unione Industriale Pratese, 1 componente nominato dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell’art. 2;
  3. 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di gestione.

Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell’art. 11 alle condizioni e con le modalità previste dagli Accordi stipulati tra le Associazioni nazionali di cui all’art.2.

Spetta al Consiglio generale di:

  • esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
  • approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
  • decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio generale delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 13 – Durata dell’incarico

I componenti il Consiglio generale e il Comitato di gestione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati senza interruzione.

E’ però data facoltà alle Associazioni nominanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti il Consiglio generale ed il Comitato di gestione nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 14 – Gratuità dell’incarico

La carica di componente il Comitato di gestione ed il Consiglio generale é gratuita.

Peraltro, ai componenti il Comitato di gestione ed il Consiglio generale potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese: tale somma sarà stabilita di anno in anno dal Comitato di gestione.

Art. 15 – Commissioni

Il Comitato di gestione ed il Consiglio generale potranno costituire nel loro ambito delle commissioni aventi particolari compiti inerenti le attività svolte e da svolgere dalla Cassa Edile.

Art. 16 – Convocazioni

Il Comitato di gestione si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre componenti il Comitato medesimo o dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Collegio dei sindaci.

Il Consiglio generale si riunisce in via ordinaria una volta ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 5 componenti il Consiglio medesimo, o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei sindaci.

La convocazione del Comitato di gestione e del Consiglio generale é fatta dal Presidente mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio generale partecipano i Sindaci senza voto deliberativo.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne é il Segretario.

Art. 17 – Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Comitato di gestione nonché delle relative deliberazioni é necessaria la presenza di almeno di almeno nove componenti, salva la eccezione di cui al quinto comma del presente articolo.

Per la validità delle adunanze del Consiglio generale nonché delle relative deliberazioni é necessaria la presenza di almeno di almeno tredici componenti, salva la eccezione di cui al quinto comma del presente articolo.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni del Comitato di gestione sono assunte con il voto favorevole di almeno 9 componenti, mentre quelle del Consiglio generale sono assunte con il voto favorevole di almeno 13 componenti.

E’ ammessa la facoltà di delega da parte del membro che é impedito a partecipare alla riunione.

Quando il numero degli assenti del gruppo dei componenti di parte imprenditoriale o di parte dei lavoratori é pari o superiore alla differenza tra i voti favorevoli ed i voti contrari, la deliberazione é sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione da tenersi entro i successivi 15 giorni, per una nuova delibera della quale varranno le norme di cui al 1° e 3° comma del presente articolo.

Art. 18 – Collegio sindacale

Il Collegio sindacale é composto di 3 membri di cui 2 designati rispettivamente dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui all’art. 2.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, é scelto, di comune accordo, dalle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma.

In mancanza dell’accordo, la designazione é fatta dal Presidente del Tribunale.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

TITOLO IV

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

PATRIMONIO SOCIALE-BILANCI

 

Art. 19 – Direzione

Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore prescelto dal Comitato di gestione.

Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Comitato di gestione che ne fissa il trattamento economico e normativo.

Il Direttore é il capo del personale.

Il Direttore é di diritto Segretario, con voto consultivo in tutte le riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio generale.

Il Direttore risponde direttamente del proprio operato al Presidente ed al Comitato di gestione.

Art. 20 – Personale della Cassa

L’assunzione del personale della Cassa é fatta dal Comitato di gestione, udito il parere del Direttore.

Il trattamento disciplinare, normativo ed economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente della Cassa é determinato dal Comitato di gestione.

Art. 21 – Patrimonio

Il patrimonio della Cassa é costituito:

  1. dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Cassa;
  2. dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere ed eccezione di quelli di cui all’art. 22 lettera c);
  3. dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinate ad entrare nel patrimonio della Cassa.

Art. 22 – Entrate

Costituiscono le entrate della Cassa:

  1. i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori;
  2. gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
  3. le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;
  4. le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 23 – Prelevamento e spese

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all’articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera c). Gli eventuali avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Comitato di gestione.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore e firmata dal Presidente e dal Vice-Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice-Presidente o di coloro che li sostituiscono.

Art. 24 – Esercizi finanziari e bilanci

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1 ottobre e terminano il 30 settembre dell’anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di gestione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo riguardante le singole gestioni della Cassa, il quale deve rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del conto economico e della situazione patrimoniale.

Detto bilancio consuntivo deve essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio da parte del Consiglio generale.

Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio generale.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo stesso, situazione patrimoniale e rendiconto economico accompagnato dalla relazione del Presidente della Cassa e dalla relazione del Collegio dei sindaci e corredato in ogni caso dei dati analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 2, deve essere inviato alle Organizzazioni sindacali medesime, perché le stesse si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.     Ricevuto tale verbale dalle Organizzazioni, che saranno incaricate di trasmetterlo, il Presidente ne darà lettura al Consiglio generale in occasione della sua prima riunione.

Il bilancio preventivo, che deve contenere una previsione sufficientemente esatta delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario cui si riferiscono, deve essere compilato ed appovato dal Comitato di gestione entro la fine del mese di marzo di ogni anno. Anche il bilancio preventivo, come quello consuntivo, deve essere trasmesso alle Organizzazioni sindacali predette entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserva o capitale, durante la vita dell’Ente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 25 – Scioglimento della Cassa Edile

La messa in liquidazione della Cassa Edile é disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all’art. 11, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all’art. 2.

Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territotoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o piu’ liquidatori.

Trascorsi 3 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 26 – Modificazioni dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo.

Art. 27 – Norme di rinvio

Per quanto non é espressamente previsto dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme di legge.

Chiusura uffici

Comunichiamo che il giorno Venerdì 26 Aprile gli uffici della Cassa Edile Pratese saranno chiusi.