In virtù del recente accordo tra le Parti Sociali, si informa che l’entrata in vigore è stata posticipata al 1° ottobre 2025, come specificato nella comunicazione CNCE del 15 luglio 2025. comunicazione CNCE
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In data 4 luglio 2025 è stato sottoscritto un Accordo sul Fondo di Previdenza Complementare Prevedi. Tale Accordo – con validità per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025 – mira a limitare le nuove adesioni contrattuali per i lavoratori occupati per periodi brevi (inferiori a tre mesi).
Le Parti Sociali hanno stabilito quanto segue:
- Per Contratti Non Superiori ai Tre Mesi:
- Regola Generale: Non è dovuto il versamento del contributo contrattuale a Prevedi.
- Eccezione: Il contributo contrattuale è dovuto fin dal mese di assunzione per i lavoratori che hanno già attivato aliquote contributive aggiuntive (contributo percentuale sulla retribuzione e/o TFR).
- Importo Sostitutivo: Per i lavoratori con contratto non superiore a tre mesi, è previsto un importo una tantum sostitutivo:
- Impiegati: Erogato direttamente al lavoratore.
- Operai: Accantonato presso la Cassa Edile (per il fondo GNF).
- Nota: Gli importi di queste tabelle sostitutive sono diversi dal contributo contrattuale Prevedi.
- Per Contratti Superiori ai Tre Mesi (Senza Aliquote Aggiuntive Attive):
- Il contributo contrattuale a Prevedi sarà dovuto a partire dal quarto mese di lavoro, con recupero retroattivo dei contributi relativi ai tre mesi precedenti.
Si precisa che l’importo del contributo contrattuale dovuto a Prevedi non è variato in seguito all’Accordo del 4 luglio: rimangono valide le tabelle attualmente in vigore.
Per i dettagli specifici sulle casistiche e sulle tabelle, si rinvia alla consultazione dell’Accordo integrale.
Lettera circolare n. 22-2025 Trasmissione Accordo Prevedi del 4 luglio 2025
Note-operative-su-Accordo-del-4-luglio-2025-e-addendum-del-15-luglio-2025