Trattamento economico per le ferie e gratifica natalizia
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Con riferimento all’art. 18 del CCNL 20 maggio 2004 la percentuale complessiva spettante ai lavoratori per ferie e gratifica natalizia è fissata nel 18,5% da calcolarsi sugli elementi delle retribuzioni di cui al punto 4 dell’art. 24 del CCNL 20 maggio 2004 per tutte le ore ordinarie effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell’art. 17 del citato CCNL.
L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,20% computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola il 18,5% previsto dall’art. 18 del CCNL 20 maggio 2004.
Tale trattamento economico spetta al lavoratore anche durante l’assenza per malattia, malattia professionale ed infortunio, nei limiti della conservazione del posto, e verrà assolto dall’Impresa con effetto liberatorio mediante versamento alla Cassa Edile delle seguenti percentuali di accantonamento (allegato F del CCNL 20 maggio 2004).
Accantonamento Lordo | Accantonamento Netto | |
Giornate di carenza INPS e INAIL | 18,50% | 14,20% |
Dal 4 giorno di malattia in poi | 18,50% | 14,20% |
Dal 4 al 90 giorno di infortunio o malattia professionale | 7,40% | 5,70% |
Dal 91 giorno di infortunio o malattia professionale in poi | 4,60% | 3,60% |
La Cassa Edile accrediterà le ore ordinarie contrattuali ai fini del diritto a tutte le prestazioni obbligatorie e facoltative erogate.
Per le festività di cui al punto 3 dell’art. 17 del CCNL 20 maggio 2004, la retribuzione dovuta al lavoratore è composta dagli elementi di cui al punto 4 dell’art. 24 del CCNL.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa Edile medesima.