FONDO TERRITORIALE QUALIFICAZIONE DEL SETTORE – FORMAZIONE E INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI – Prestazioni erogabili dal GENNAIO 2024

Ricordiamo a tutte le imprese ed i consulenti che a partire dal 2024 è in vigore per tutti i contratti il Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”.

Le Parti Sociali nazionali hanno definito il Regolamento del “FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE – FORMAZIONE E INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI” in conformità alle previsioni dei “Protocolli formazione e sicurezza” di cui al CCNL Ance – Coop. OO.SS. del 3 marzo 2022 ed al CCNL Associazioni Artigiane – OO.SS. del 4 maggio 2022 riportati in calce alla presente per immediata visione. Il fondo citato, alimentato da un’aliquota contributiva pari allo 0,20% della retribuzione imponibile vigente dal 01/10/2023,  è destinato esclusivamente al finanziamento della formazione professionale prevista dal catalogo nazionale, della formazione professionalizzante promossa dalle Scuole Edili/Ente unificati territoriali nonché alla premialità per le imprese che ne fruiscono.

A favore dei datori di lavoro sono riconosciute le seguenti prestazioni:
a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile competente presso cui è iscritto l’operaio, previo svolgimento, attraverso il sistema bilaterale di settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale incentivo è riconosciuto in base alla durata del corso di formazione professionalizzante:
• corso di durata fino a 8 ore: € 150;
• corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: € 350;
• corso di durata superiore a 40 ore: € 500.
b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile competente, nel caso in cui l’impresa denunci nel sistema delle Casse Edili operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all’unità superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5.
La Cassa Edile competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di iscritti, la Cassa Edile competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello. Per le imprese che abbiano fino a tre operai dipendenti, l’incentivo sarà riconosciuto in presenza di un solo operaio inquadrato al 1° livello. Per le imprese con 1 solo operaio in organico l’incentivo sarà riconosciuto solo qualora l’operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello. Tale incentivo è riconosciuto, una volta l’anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro, secondo gli importi seguenti:
• € 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
• € 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;
• € 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.
c) un “buono formazione” pari ad € 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile competente presso cui è iscritto l’operaio, per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), di cui fruire esclusivamente nelle ipotesi seguenti:
• qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’impresa, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile è iscritto l’operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
• qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall’impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile è iscritto l’operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dal CFN.
Il “buono formazione” deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento da parte della Cassa Edile cui è iscritto l’operaio. Il datore di lavoro è tenuto a presentare alla Cassa Edile l’attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.
d) Qualora il Mastro Formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, ai sensi delle previsioni del CCNL Artigianato, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo, dovuto per l’operaio formato per cui spetta l’incentivo richiamato alla lettera a), per 18 mesi.
Requisiti e criteri per l’accesso alle prestazioni
L’incentivo di cui alla lett. a)  e  d) laddove spettante, – sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai CCNL). L’incentivo di cui sopra sarà riconosciuto a condizione dell’effettiva partecipazione del lavoratore al corso di formazione professionalizzante, nel rispetto della percentuale di frequenza minima prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il Fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto l’incentivo per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile, in forza nel precedente anno Cassa Edile, con arrotondamento all’unità superiore nel caso di presenza di decimali:
• per imprese fino a 5 operai: 100%;
• per le imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;
• per le imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai;
• per le imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.
Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati. Le imprese che abbiano utilizzato l’incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle percentuali massime indicate al punto precedente, potranno effettuare un’ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile per la prestazione di cui alla lett. a) decorsi 12 mesi dall’ultima compensazione, mentre un’ulteriore richiesta per la prestazione di cui alla lett. d), laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall’ultima compensazione. La prestazione di cui alla lett. b) e il “buono formazione” di cui alla lett. c) saranno riconosciuti alle imprese con i relativi requisiti, previa presentazione di idonea domanda. Il “buono formazione”(lett. c) potrà essere riconosciuto al datore di lavoro per un numero di operai da formare non superiore ai limiti percentuali individuati come sopra, e per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati. Nel caso in cui il “buono formazione” sia utilizzato per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo di cui sopra, un’ulteriore richiesta potrà essere presentata presso la stessa Cassa Edile decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell’ultimo “buono”. Le prestazioni verranno riconosciute al  datore di lavoro che risulti in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili dove iscritto, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del “buono formazione”), anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date. A tal fine, la Cassa edile concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese. Ai fini del riconoswcimento delle prestazioni saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore. La priorità per l’accesso alla singola prestazione sarà determinata sulla base dei criteri della tabella allegata al Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato al Regolamento.
Erogazione delle prestazioni e decorrenza.
L’incentivo di cui alla lett. a) (nonché di quello di cui alla lett. d, laddove spettante) sarà riconosciuto dalla Cassa Edile competenze presso cui è iscritto l’operaio previa richiesta che il datore di lavoro dovrà presentare, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante. La Cassa Edile verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale l’effettiva partecipazione del lavoratore al corso.
L’incentivo di cui alla lett. b) sarà riconosciuto dalla Cassa Edile competente, previa richiesta del datore di lavoro da effettuarsi tramite PEC a pena di nullità e previa verifica della Cassa Edile circa la sussistenza dei requisiti alla data della richiesta presentata dall’impresa. Qualora il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili, la richiesta dovrà riportare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai.
Il “buono formazione” di cui alla lett. c) sarà riconosciuto dalla Cassa Edile competente presso cui è iscritto l’operaio, previa apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, e verifica dei requisiti da parte della Cassa Edile direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale. Con riferimento alle prestazioni rispettivamente di cui alle lettere a) e d), alla lett. b) e alla lett. c), per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile (ottobre/marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile (aprile-settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno. In fase di prima applicazione, per le graduatorie si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre gennaio–marzo 2024.
Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, in base ai criteri riportati nella tabella allegata al Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda. A seguito della verifica dei requisiti del lavoratore e dell’impresa per l’accesso alla prestazione, la Cassa Edile competente provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il “buono formazione”) all’impresa dal primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza.

Le domande dovranno essere trasmesse tramite PEC esclusivamente all’indirizzo:  PO00@infopec.cassaedile.it

Di seguito si allegano il Regolamento ed i moduli per le richieste di accesso al Fondo.

1.20230921_Accordi-parti-sociali-edilizia_REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE

Modulo_lett_a

Modulo_lett_b

Modulo_lett_c

Modulo_lett_d

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La Cassa Edile Pratese è stata costituita il 21 luglio 1961 sulla base di quanto previsto dal Contratto Collettivo Industria Edile.

Alla Cassa Edile, ente non commerciale senza fini di lucro, viene affidata l’attuazione di alcuni istituti e norme contrattuali nazionali e provinciali.

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Chiusura uffici

Comunichiamo che il giorno Venerdì 26 Aprile gli uffici della Cassa Edile Pratese saranno chiusi.