Circolare n.1/2015

OGGETTO: PREVIDENZA COMPLEMENTARE – CONTRIBUTO CONTRATTUALE

Si comunica che, come previsto dall’art.97 del CCNL edili industria del 1/07/2014 a dall’art.92 del CCNL edile artigiani del 24 gennaio 2014, così come modificato dall’Accordo del 16/10/2014 e dal conseguente accordo attuativo del 18/11/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 viene istituito, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di euro 8,00 (riparametrati su base 100) di competenza del fondo PREVEDI.

Gli accordi sopra citati sono disponibili sul sito www.cassaedilepratese.it nell’area “Contratti di lavoro”.

Ancora oggi siamo in attesa di ricevere le disposizioni attuative dagli Organismi nazionali preposti. Comunichiamo quindi quanto ad oggi noto, sulla base di quanto previsto dall’Accordo nazionale attuativo del 18/11/2014 e dall’Accordo nazionale del 13/01/2015 (allegati alla presente) e con riserva di fornire ulteriori informazioni non appena ricevuto il vademecum applicativo, di cui all’allegato accordo nazionale del 04/02/2015, che ci è stato preannunciato come imminente.

Per i dipendenti (operai/impiegati/quadri) già iscritti al fondo Prevedi al 31 dicembre 2014 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quello ordinario e dovrà essere inserito nel nuovo campo “Prevedi Contributo Contrattuale” a partire dalla denuncia MUT di gennaio 2015.

Per i dipendenti (operai/impiegati/quadri) che alla stessa data non risultino iscritti al fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al fondo medesimo, sempre a partire dalla denuncia MUT di gennaio 2015 e senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Per i soli operai il contributo da versare è calcolato dividendo il contributo riparametrato per 173 e maggiorando l’importo del 18,50%; l’importo orario sarà moltiplicato per le sole ore di lavoro effettivamente prestate (tale calcolo sarà comunque effettuato automaticamente dal MUT).

Per gli impiegati il contributo contrattuale è versato per 14 mensilità; inoltre le frazioni di mese uguali o superiori a 15 gg. devono essere computate come mese intero. Quindi, a partire dalla denuncia MUT relativa al mese di gennaio 2015 l’impresa potrà:

  • inserire i dati anagrafici di tutti i dipendenti (operai/impiegati/quadri), compresa la data di assunzione;
  • scegliere l’opzione X=adesione contrattuale nel campo tipo adesione;
  • compilare il nuovo campo “Prevedi Contributo Contrattuale”.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, compreso il trattamento di fine rapporto. Si evidenzia inoltre che sul contributo in esame è dovuta solo la contribuzione INPS di solidarietà al 10%.

Si specifica che lo slittamento da parte delle imprese del pagamento del contributo in questione afferente il mese di gennaio, a causa di problematiche tecniche correlate all’adeguamento dei programmi paga, o di mancanza di regolamentazione per casi specifici (come per esempio apprendistato) non costituirà mancato adempimento contributivo.

Pertanto, laddove non venissero denunciati e versati i suddetti contributi contrattuali con la denuncia di gennaio 2015, le imprese potranno conguagliare le relative competenze con la denuncia di febbraio 2015.

Alleghiamo le elaborazioni effettuate dal Fondo Pensione per ottenere gli importi del contributo contrattuale a Prevedi per ciascun livello retributivo dei due CCNL citati, sulla base delle informazioni disponibili.

Precisiamo che gli importi indicati nelle tabelle allegate rappresentano una elaborazione puramente esemplificativa prodotta dal Fondo Pensione, con lo scopo di agevolare l’applicazione delle modalità di calcolo del contributo contrattuale stabilite dalle Parti Istitutive. Le elaborazioni numeriche di Prevedi, allegate alla presente, non rappresentano né sostituiscono quindi le circolari che le Parti Sociali sopra citate hanno inviato o invieranno in seguito.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.

> Scarica tabelle <

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La Cassa Edile Pratese è stata costituita il 21 luglio 1961 sulla base di quanto previsto dal Contratto Collettivo Industria Edile.

Alla Cassa Edile, ente non commerciale senza fini di lucro, viene affidata l’attuazione di alcuni istituti e norme contrattuali nazionali e provinciali.

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Comunichiamo che il giorno Venerdì 26 Aprile gli uffici della Cassa Edile Pratese saranno chiusi.