Trattamento in caso di malattia

Trattamento economico contrattuale a norma dell’art. 26 del CCNL 20 maggio 2004.

Il trattamento è corrisposto direttamente dall’Impresa ai lavoratori mese per mese e deve essere assoggettato ai contributi assicurativi, previdenziali ed alle ritenute di legge.

Il trattamento è dovuto dall’Impresa agli operai non in prova nei limiti della conservazione obbligatoria del posto prevista dal CCNL.

Il trattamento è calcolato su base convenzionale mediante applicazione dei seguenti coefficienti previsti dal CCNL 29 gennaio 2000:

Per il 1, 2 e 3 giorno nel caso la malattia superi 7 giorni0,5495
Per il 1, 2 e 3 giorno nel caso la malattia superi 14 giorni1,0495
Dal 4 al 20 giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS0,3795
Dal 21 al 180 giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS0,1565
Dal 181 giorno al compimento del dodicesimo mese, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS0,5495

Il trattamento erogato, esclusi i contributi assicurativi e la parte di coefficiente relativa ai riposi annui non più accantonati alla Cassa Edile, è rimborsato dalla Cassa Edile solamente alle Imprese iscritte ed in regola con i versamenti mensili dovuti.

Chiusura uffici

Comunichiamo che il giorno Venerdì 26 Aprile gli uffici della Cassa Edile Pratese saranno chiusi.