Trattamento in caso di malattia
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Trattamento economico contrattuale a norma dell’art. 26 del CCNL 20 maggio 2004.
Il trattamento è corrisposto direttamente dall’Impresa ai lavoratori mese per mese e deve essere assoggettato ai contributi assicurativi, previdenziali ed alle ritenute di legge.
Il trattamento è dovuto dall’Impresa agli operai non in prova nei limiti della conservazione obbligatoria del posto prevista dal CCNL.
Il trattamento è calcolato su base convenzionale mediante applicazione dei seguenti coefficienti previsti dal CCNL 29 gennaio 2000:
Per il 1, 2 e 3 giorno nel caso la malattia superi 7 giorni | 0,5495 |
Per il 1, 2 e 3 giorno nel caso la malattia superi 14 giorni | 1,0495 |
Dal 4 al 20 giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS | 0,3795 |
Dal 21 al 180 giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS | 0,1565 |
Dal 181 giorno al compimento del dodicesimo mese, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS | 0,5495 |
Il trattamento erogato, esclusi i contributi assicurativi e la parte di coefficiente relativa ai riposi annui non più accantonati alla Cassa Edile, è rimborsato dalla Cassa Edile solamente alle Imprese iscritte ed in regola con i versamenti mensili dovuti.