Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
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Trattamento economico contrattuale a norma dell’art. 27 del CCNL 20 maggio 2004.
Il trattamento è corrisposto direttamente dall’Impresa ai lavoratori mese per mese e deve essere assoggettato ai contributi assicurativi, previdenziali ed alle ritenute di legge.
Il trattamento è erogato dall’Impresa agli operai non in prova nei limiti della conservazione obbligatoria del posto prevista dal CCNL 20 maggio 2004.
Il trattamento è calcolato su base convenzionale mediante l’applicazione dei seguenti coefficienti previsti dal CCNL 20 maggio 2004.
Dal 1 giorno successivo al giorno dell’infortunio o dalla data di inizio della malattia professionale e fino al 90 giorno di assenza | 0,2538 |
Dal 91 giorno in poi | 0,0574 |
Il trattamento erogato, esclusi i contributi assicurativi e la parte di coefficiente relativa ai riposi annui non più accantonati alla Cassa Edile è rimborsato dalla Cassa Edile solamente alle Imprese iscritte ed in regola con i versamenti mensili dovuti.